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Lavoratori e studenti fuori sede, Cifarelli (Pd) propone modifiche alla legge regionale in vigore per favorire il loro voto

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“L’avvicinarsi del voto per le elezioni regionali ed europee ripropone nuovamente il tema del voto dei lavoratori e degli studenti fuori sede”, dichiara in una nota il consigliere del PD in Consiglio regionale Roberto Cifarelli. “Un argomento discusso in tante maniere tanto che in Parlamento – prosegue – giacciono diverse proposte di legge. In Basilicata il Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali è disciplinato dalla Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20. Nel condividere le reiterate istanze degli studenti e dei lavoratori fuori sede e della campagna “voto dove vivo” – aggiunge – e considerata l’importanza delle elezioni per l’assemblea legislativa della nostra regione, ho proposto una modifica all’attuale legge elettorale della Basilicata in modo da poter favorire l’esercizio del voto per lavoratori e studenti fuori sede in un seggio appositamente costituito presso il comune capoluogo della regione dove è stato elevato momentaneamente il domicilio. La Basilicata sarebbe la prima regione d’Italia a consentire il voto ai fuori sede”.

A seguire le modifiche proposte da Cifarelli alla Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20.

Art. 1

Dopo l’art. 15 (Norme speciali per gli elettori) è aggiunto il seguente articolo 15 bis:

Art. 15bis

(Disposizioni generali sull’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1.Gli elettori residenti in Basilicata che, per motivi di studio o di lavoro hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel Comune capoluogo della regione in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori di cui al comma 1 che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3.Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l’elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un’università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell’elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell’attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell’elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro.

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all’elettore. Per i fini di cui al presente articolo, il Comune competente trasmette altresì all’elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l’indicazione del seggio pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento attuativo di cui al comma 6.

5.L’elettore, al momento dell’esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 4 e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l’indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

6. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore delle integrazioni previste nella presente legge, la Giunta con proprio provvedimento approva il Regolamento attuativo che disciplina le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo, compresi i criteri per l’individuazione e la predisposizione dei seggi elettorali, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l’invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell’elettore.

7. Il Presidente della Giunta Regionale, nel tener conto di quanto previsto all’art. 22, è autorizzato a sottoscrivere Accordi/Convenzioni con i Sindaci dei Comuni capoluoghi di regione al fine di dare giusta applicazione a quanto stabilito dai precedenti commi.

Art.2

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, a partire dall’esercizio finanziario 2024 si provvede con le risorse a valere sulla Missione 01 – Programma 07 – Titolo 01 – Macroaggregato 104 del bilancio pluriennale 2024 – 2026.

                                                                                    Art.3

(Entrata in vigore)

1.                  La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2.                  E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.